Incarichi a dipendenti e soggetti privati
Incarichi a dipendenti e soggetti privati
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- Pubblicato: Giovedì, 24 Agosto 2017 13:13
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Informazioni pubblicate in ottemperanza all'art. 15 del D. Lgs. 33/2013.
Incarichi a dipendenti e soggetti privati a.s. 2018/2019
Determina assegnazione incarico RSPP
determina incarico medico competente
Incarichi a dipendenti e soggetti privati 2017
Contratto prestazione d'opera occasionale per formazione sulla sicurezza ambienti di lavoro
Contratto di prestazione occasionale per corsi di primo soccorso
Contratto di prestazione occasionale esperto Belloni
Contratto prestazione d'opera Fumarola Domenico
Lettera d'incarico convenzione con Medico Competente ai sensi dell'art.18 D. Lgs.812008
Contratto con il perito Luigi Marino
Nomina responsabile protezione dati
dlgs 33/2013
Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.